Statuto

STATUTO della “FONDAZIONE Rosangela D’Ambrosio – ONLUS”
Preambolo.
La costituzione della presente fondazione è stata promossa per volontà dei Signori Angela Villonio e Gino D’Ambrosio, coniugi, per onorare la memoria della figlia Rosangela, giovane dotata di una grande sensibilità e capacità umane, oltre che di talento e coraggio; amava la vita e soffriva per le ingiustizie nei confronti dei più piccoli, di chi era particolarmente fragile.
Rosangela amava i bambini, li coccolava e giocava con loro con dolcezza e amore.
Ha dedicato ogni giorno della sua vita a regalare sorrisi e parole di conforto agli amici e a chi chiedeva un sostegno. Rosangela vola fra le braccia di Dio il giorno 29 Agosto 2009 improvvisamente, a soli 23 anni.
Art. 1 Denominazione
1.1 – E’ costituita una Fondazione denominata “FONDAZIONE ROSANGELA D’AMBROSIO – ONLUS”
1.2 La fondazione è un’Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
Art. 2 Sede
2.1 La Fondazione ha sede in Venosa (PZ) e viene gestita anche con un ufficio a Milano, presso la Parrocchia di San Silvestro in Via Lodovico il Moro n.173.
Art. 3 Scopo
3.1 La fondazione, che non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; ha lo scopo di ricordare Rosangela, la sua forza, il suo sorriso e il suo coraggio; quello di promuovere e sviluppare, attraverso i propri mezzi finanziari la realizzazione di interventi di sostegno in favore di bambini che hanno bisogno di aiuto e vivono in condizioni disagiate.
3.2 Per adempiere a tale scopo, la fondazione si fissa i seguenti obiettivi:
A) Promuovere iniziative per raccogliere fondi finalizzati a sostenere i bambini negli alimenti, la formazione e la malattia, per aiutarli a vivere con dignità.
B) Promuovere l’assistenza sociale e psicologica dei bambini e delle loro famiglie.
C) Favorire attività solidaristiche tramite la loro progettazione e realizzazione con riferimento specifico al settore in oggetto.
D) Promuovere iniziative socioculturali per divulgare il messaggio di amicizia, amore, impegno, solidarietà e sostegno;
E) Attuare e sostenere iniziative utili alla cura e al sostegno economico dei bambini.
La fondazione si propone di svolgere la propria attività sia in Italia, sia all’estero.
Art. 4 Attività strumentali, accessorie e connesse.
4.1 Per il raggiungimento dei predetti scopi la Fondazione potrà:
a) Stipulare accordi con istituzioni pubbliche e private, associazioni e movimenti organizzati di qualunque natura per la più libera ed idonea fruizione o attivazione di servizi, studi e attività connesse con gli scopi indicati;
b) Svolgere ogni altra attività strumentale idonea, ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
c) Stipulare accordi per l’affidamento a terzi di parte delle proprie attività.
d) Partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della fondazione medesima.
e) Promuovere e organizzare seminari, stabilmente o/e saltuariamente, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, avvenimenti culturali, concorsi, iniziative ed eventi promozionali, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti.
f) Collaborare ed instaurare relazioni con enti e istituzioni pubbliche e private sia in Italia che all’estero.
g) Svolgere attività di raccolta di fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri Enti con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative.
h) Compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui. Svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.
La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle previste dal presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.
Per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.
Art. 5 Patrimonio e mezzi economici
5.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dal fondo di dotazione iniziale risultante dall’atto costitutivo,pari a €. 20.000,00 (ventimila), nonché dai successivi apporti e dagli incrementi deliberati dal Consiglio di amministrazione;
b) dai contributi pubblici e privati e dalle elargizioni liberali destinate ad incrementare il patrimonio;
c) da ogni altro bene mobile ed immobile pervenuto alla Fondazione a titolo di donazione;
d) dalle eredità, donazioni disposti a favore della Fondazione;
e) dai proventi della propria attività per i quali il Consiglio di amministrazione deliberi di destinarli a patrimonio.
5.2 Per svolgere la propria attività, la Fondazione dispone:
a) dei redditi del proprio patrimonio;
b) dei proventi derivanti dallo svolgimento della propria attività istituzionale e dalle attività direttamente connesse.
c) dei contributi e degli apporti finanziari dei sostenitori e di altri sovventori;
d) delle erogazioni liberali e dei contributi destinati alla realizzazione degli scopi istituzionali;
e) delle somme derivanti dall’alienazione dei beni patrimoniali che non servono al conseguimento diretto delle finalità istituzionali.
5.3 Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una adeguata redditività.
Art. 6 Membri della fondazione
6.1 I membri della Fondazione si dividono in:
– Fondatori promotori;
– Fondatori;
– Sostenitori;
– Benemeriti;
Art. 7 Fondatori
7.1 Sono fondatori promotori i genitori di Rosangela D’ambrosio Sig.ri Angela Villonio nata a Venosa (PZ) il 23-04-1962 e D’Ambrosio Gino nato a Venosa (PZ) il 14-04-1960 . Essi potranno designare, anche in via testamentaria, persona destinata a succedere loro nell’esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto; e così in perpetuo. In caso di decesso di uno dei fondatori promotori che non abbia designato il successore, la sua carica passerà ad
un socio fondatore, sostenitore, benemerito della famiglia di Rosangela, dando la precedenza al socio che ha il grado di parentela più vicino. Solo nel caso in cui non ci fosse nessun membro della famiglia di Rosangela, la carica di presidente passerà ad altro socio nominato dal consiglio di amministrazione.
7.2 Sono fondatori le persone che hanno sottoscritto l’Atto di Costituzione della Fondazione.
Art. 8 Sostenitori
8.1 Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, gli enti italiani o stranieri, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di amministrazione. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.
Art. 9 Benemeriti
9.1 Possono ottenere la qualifica di Benemeriti dal Consiglio di amministrazione le persone o gli enti che si impegnano a sostenere l’attività della Fondazione per il conseguimento del suo scopo con una contribuzione volontaria significativa.
Art. 10 Organi della fondazione
10.1 Sono organi della Fondazione:
a) Il Consiglio di amministrazione;
b) Il Presidente della fondazione;
c) Il segretario generale;
d) Il Comitato esecutivo;
e) Il Collegio dei revisori dei conti;
Art. 11 Consiglio di amministrazione
11.1 Il Consiglio di amministrazione è costituito da un minimo di 4 (quattro), fino ad un massimo di 10 (dieci) membri, nominati dal fondatore promotore, che restano in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al secondo esercizio successivo alla loro nomina e comunque fino alla loro sostituzione e possono essere confermati.
11.2 Il Consiglio di amministrazione dovrà scegliere e fissare gli indirizzi generali della Fondazione vigilando allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della Fondazione.
11.3 Esso si riunisce almeno una volta all’anno entro il mese di marzo, per l’esame e l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Si riunisce comunque quando ne facciano richiesta il Presidente, su richiesta dell’Organo di revisione, oppure ogniqualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario.
11.4 La convocazione è fatta mediante avviso su qualsiasi supporto e spedito con qualunque modalità, anche elettronica che dia prova dell’avvenuto ricevimento, purchè ricevuto dai componenti almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l’adunanza.
11.5 Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando vi partecipano, personalmente o per delega, almeno il cinquanta per cento dei suoi componenti più uno sia in prima che in seconda convocazione
11.6 Le delibere sono validamente adottate, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.
11.7 Ogni Consigliere ha diritto ad un voto ed in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
11.8 Il membro del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa personalmente a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di amministrazione deve provvedere alla nomina di altro consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di amministrazione. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e il Segretario generale.
11.9 Di ogni riunione del Consiglio verrà redatto a cura del Presidente e del Segretario verbale da trascrivere nell’apposito libro.
Art. 12 Poteri del Consiglio di amministrazione
12.1 Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione del patrimonio della Fondazione e per l’impiego delle risorse in conformità agli scopi istituzionali.
Provvede a predisporre il programma delle attività della Fondazione, fissando gli indirizzi generali da osservare nello svolgimento delle attività istituzionali e a:
promuovere e realizzare le iniziative, le manifestazioni culturali della Fondazione;
approvare i regolamenti interni per disciplinare l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi della Fondazione;
assumere e licenziare il personale determinando il suo trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato e nei limiti di cui al citato D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
approvare i bilanci preventivi e consuntivi;
accettare mediante delibere prese con la maggioranza di tre quarti dei consiglieri in carica, nuovi sostenitori; deliberare in merito all’accettazione di lasciti, liberalità ed elargizioni a favore della Fondazione nonché in merito all’alienazione di quei beni non utilizzabili per i fini immediati della Fondazione;
deliberare, con la maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri in carica, le eventuali modifiche allo Statuto da sottoporre all’approvazione alle autorità preposte;
delegare i poteri relativi alla gestione corrente ed ordinaria della Fondazione ad uno o più dei Suoi membri, accertare con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri in carica l’esistenza di cause di estinzione o scioglimento della Fondazione. Art. 13 Il Presidente
13.1 Il Primo Presidente della Fondazione è la Sig.ra Angela Villonio: in caso di cessazione per qualsiasi causa del primo presidente, senza che abbia designato un successore alla carica di Presidente, il Presidente della fondazione sarà nominato dall’altro fondatore promotore, può anche coincidere con la persona del fondatore promotore e potrebbe avere la durata della carica a vita.
In caso di decesso o dimissioni volontarie senza nuova nomina da parte del fondatore promotore, la carica passerà ad un socio fondatore, sostenitore, benemerito, della famiglia di Rosangela, dando la precedenza al socio che ha il grado di parentela più vicino. Solo nel caso in cui non ci fosse nessun membro della famiglia di Rosangela, la carica di presidente potrà essere assegnata ad altro socio.
13.2 Il Presidente sovrintende al buon andamento della Fondazione, coordina l’attività dei vari organi, vigila sul corretto funzionamento della Fondazione e sulla realizzazione degli scopi istituzionali, esercita i poteri a lui delegati dal Consiglio, cura l’esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione.
13.3 Il Presidente è investito della rappresentanza legale della Fondazione e dell’uso della firma e può conferire procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti anche a favore di persone estranee alla Fondazione. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.
Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.
13.4 Il presidente ha il compito di predisporre i progetti riguardanti i bilanci preventivi e consuntivi;
dirige e coordina gli uffici e il personale della Fondazione.
Egli, nell’esercizio delle sue facoltà, ha ogni potere relativo alla gestione amministrativo contabile, con possibilità di aprire e chiudere conti correnti e gestire i rapporti bancari tutti.
13.5 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dagli altri membri del consiglio di amministrazione.
Art. 14 Il Segretario:
Il Segretario cura il raggiungimento degli obiettivi programmati dal consiglio di amministrazione ed in particolare della realizzazione dei programmi e dei progetti attuativi e del loro risultato; segue la gestione amministrativa, contabile, fiscale; sovrintende alla custodia e manutenzione dei beni appartenenti alla Fondazione;
Egli cura l’esecuzione degli atti del presidente.
Art.15 Il Collegio dei Revisori dei Conti
15.1 Nei casi previsti dalla legge, il controllo gestionale e contabile è devoluto al Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due membri supplenti nominati dai fondatori.
15.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione finanziaria della Fondazione;
accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; effettua periodiche verifiche di cassa;
esprime il proprio parere sui bilanci preventivi e consuntivi,
predispone la relazione che accompagna il bilancio consuntivo.
15.3 I Revisori dei Conti sono scelti tra professionisti esperti in materia e restano in carica per tre esercizi e possono essere riconfermati.
15.4 Il Presidente della Fondazione nomina il Presidente;
15.5 La carica di Revisore dei Conti è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio ufficio.
Art. 16 Gratuità delle cariche
16.1 Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell’ufficio e salva l’eventualità di compensi, se deliberati dal Consiglio di amministrazione, per incarichi relativi ad attività non connesse alla carica, il tutto nei limiti indicati dall’art. 10, sesto comma del citato D.Lgs n. 460/1997.
Art.17 Esercizi e Bilancio
17.1 Gli esercizi della Fondazione hanno inizio il 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
17.2 Al termine di ogni esercizio verrà redatto ed approvato dal Consiglio di amministrazione il bilancio composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, nonché da una relazione sulla gestione, da redigere nel rispetto dei corretti principi della contabilità economica, tenuto conto della finalità non profit dell’ente e, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile.
17.3 Il bilancio prima di essere sottoposto all’approvazione del Consiglio di amministrazione dovrà essere trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti che esprimerà il proprio parere nella relazione che verrà all’uopo redatta.
17.4 La Fondazione non ha scopi di lucro per cui è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre fondazioni o organizzazioni che per legge perseguono gli stessi scopi o scopi affini.
Art. 18 Devoluzione del Patrimonio
18.1 Qualora gli scopi della Fondazione divenissero irrealizzabili o comunque ricorresse altra causa di estinzione o di scioglimento prevista dalla legge, il patrimonio sarà devoluto a favore di altra fondazione o ente ONLUS che persegua analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, salvo in ogni caso diversa destinazione prevista dalla legge.
Art. 19 Rinvio
19.1 Per quant’altro non previsto dal presente statuto, la Fondazione è disciplinata dalle norme del Codice Civile in materia di fondazioni, dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 460 del 4 dicembre 1997 nonché delle altre norme di legge statale che riguardano le fondazioni e gli enti non profit.